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  • Via libera alla riforma pensionistica per i giornalisti

09/05/2017 AL VIA LA RIFORMA PENSIONISTICA PER I GIORNALISTI

Via libera definitivo alla riforma previdenziale dei giornalisti. La modifica del Regolamento Inpgi (l’ente di categoria), approvata lo scorso settembre dal Cda dell’ente, ha ricevuto nei giorni scorsi l’ultimo benestare dei Ministeri vigilanti (Lavoro e Economia).  E per le pensioni dei giornalisti dal gennaio 2017 sono arrivate le regole Inps e le misure più “cattive” della riforma Fornero. In qualche caso, persino peggiorate. Calcolo contributivo per tutti (decisamente meno vantaggioso), età pensionabile a 66 anni e 7 mesi, introduzione dell’aspettativa di vita, flessibilità in uscita a maglie strette e a caro prezzo, stop alla pensione a qualsiasi età con 40 anni di contributi, nuovi prelievi sulle retribuzioni e una stretta ai contributi figurativi per chi è in maternità o cassa integrazione.

Questo, in sintesi il giro di vite. Certo, qualche mini-salvaguardia è prevista. Ma l’impianto replica al 90% le norme Inps. E la stretta c’è da subito in particolare per le donne, che nello spazio di un mattino passano dai 62 ai 64 anni per accedere alla pensione di vecchiaia, dopo altri dodici mesi saliranno in un sol colpo a 65 anni e 7 mesi, per ritrovarsi equiparate definitivamente agli uomini nel 2019, con il requisito di 66 anni e 10 mesi. Tra le varie novità vi è da annoverare il prelievo di un contributo di solidarietà sui trattamenti superiori a 38 mila euro annui e una stretta alle prestazioni di disoccupazione. In poche parole, anche l’Inpgi, pur conservando la propria autonomia di ente privatizzato (e perciò risparmiato dalla riforma Monti-Fornero) ha ora deciso di adeguarsi alle regole generali stabilite per i lavoratori dipendenti.  Vediamo come.

Pensione  di vecchiaia. Dal primo gennaio 2017 l’età anagrafica richiesta agli uomini passa da 64 a 65 anni. Due anni in più, invece, per le donne che passano dai precedenti 62 ai 64 anni. Nel 2018 la soglia salirà rispettivamente a 66 anni e 7 mesi per gli uomini e a 65 anni e 7 mesi per le donne. Dal 2019 tutti, uomini e donne, potranno ottenere la pensione di vecchiaia, fermo restando il requisito minimo di 20 anni di versamenti,  solo dopo aver compiuto 66 anni e 10 mesi di età. E non finisce qui: a partire dal 2019 l’età  sarà adeguata alla variazione della aspettativa di vita, come avviene per l’Inps.

Potranno comunque accedere alla pensione di vecchiaia con le regole attualmente in vigore, anche successivamente al primo gennaio 2017,  tutti coloro i quali hanno già maturato requisiti previsti dalla disciplina in vigore al 31 dicembre 2016 e cioè: 65 anni per gli uomini (nati entro il 1951) e 62 anni per le donne (nate entro il 1954). Un caso pratico: giornalista nato il 15 dicembre 1951 con 25 anni di contributi alla data del 31 dicembre 2016. La prima decorrenza utile per la pensione è  primo gennaio 2017, poiché l’interessato  compie 65 anni a dicembre 2016. Anche dopo la riforma, potrà quindi andare in pensione in qualsiasi momento successivo al 2017.

Per le donne è prevista la pensione al compimento dei 60 anni, ma  con un  “abbattimento”. Al calcolo sarà applicata una riduzione permanente, legata all’anticipo rispetto ai normali requisiti di età, taglio che va  dal 2,38% al 10%. Così, ad esempio, una donna nata il 15 dicembre 1956 con 21 anni di contribuzione, può ottenere la pensione dal 1° gennaio 2017, con la riduzione dell’8.34%. La percentuale d’abbattimento, nel caso in esame, si ridurrà fino ad azzerarsi ai 64 anni d’età previsti dalla previgente normativa.

Pensione di anzianità. Dal primo gennaio 2017, per la pensione anticipata sono richiesti (uomini e donne) almeno 62 anni di età anagrafica e un’anzianità contributiva  pari a 38 anni. Il minimo contributivo salirà a 39 anni nel 2018 e si attesterà a 40 anni nel 2019. Anche in questo caso, come avviene per l’Inps, il minimo contributivo, dal 2019 sarà adeguato agli andamenti demografici. Di conseguenza nel 2019 saranno richiesti 40 anni e 4 mesi. Anche in questo caso potranno comunque accedere alla pensione di anzianità anche successivamente al primo gennaio 2017 con le regole pre-riforma,  tutti coloro in possesso dei requisiti  entro il 31 dicembre 2016, ossia: 62 anni d’età con almeno 35 ìdi contribuzione;  con almeno 40 anni di contribuzione a prescindere dall’età, ovvero  57 anni d’età con almeno 35 di contribuzione, con abbattimenti sul calcolo che vanno dal 4,76% al 20%. Nei casi di applicazione, gli abbattimenti percentuali, legati all’anticipazione della pensione, decresceranno fino ad azzerarsi, man mano che ci si avvicina al requisito dei 62 anni di età ovvero dei 40 anni di contribuzione, previsto dalla previgente normativa.

La salvaguardia. Continueranno inoltre ad avvalersi delle attuali regole coloro che, non occupati alla data del 30 giugno 2016 risultano ammessi ai versamenti volontari. Tra i salvaguardati vanno inoltre segnalati i soggetti collocati in mobilità, cassa integrazione straordinaria, contratto di solidarietà e i disoccupati per cessazione rapporto di lavoro da azienda in crisi. Ai fini della salvaguardia,  gli accordi sindacali devono essere  stati  stipulati anteriormente al 30 giugno 2016. Il beneficio, in entrambi i casi (autorizzati alla volontaria o in mobilità) è comunque riservato solo a chi matura la pensione con decorrenza  entro il 21 febbraio 2018.

Calcolo della pensioneAnche per la categoria scatta il calcolo della pensione con il sistema pro-rata, com’è avvenuto per la generalità dei lavoratori dipendenti (riforma Fornero)  a partire dal primo gennaio 2012. Infatti, è stabilito che per le contribuzioni acquisite fino al 31 dicembre 2016, continuerà a essere applicato il precedente sistema “retributivo”. Per le contribuzioni riferite ai periodi successivi (dal primo gennaio 2017), il trattamento pensionistico sarà calcolato con il sistema di calcolo “contributivo”. lo stesso  in vigore presso l’Inps.  Per gli iscritti dal primo gennaio 2017 trova applicazione il solo calcolo contributivo.

Contributo di solidarietà. La riforma prevede un contributo straordinario di partecipazione al riequilibrio finanziario della gestione previdenziale da applicare, dal primo gennaio 2017, in via temporanea per la durata di 3 anni, a tutti i trattamenti di pensione erogati dall’lnpgi d’importo pari o superiore a 38.000 euro annui lordi, con percentuali crescenti in base a diverse fasce reddituali. Si va dall’1% per un importo da 38mila a 57mila euro, al 20% per una pensione oltre i 200mila euro.

Figurativi e riscatti. Due bocciature. Il documento approvato dal Cda intendeva elevare il valore dei contributi figurativi a 1,5 volte la retribuzione contrattuale del redattore ordinario. Mentre il Ministero ha confermato la precedente disciplina. Per cui, il valore della contribuzione figurativa  resta ancorato  alla retribuzione contrattuale del caporedattore, maggiorata dagli scatti di anzianità. L’altra bocciatura riguarda la possibilità di valorizzare il praticantato per gli iscritti che hanno  svolto la pratica presso le scuole di giornalismo riconosciute dall’Ordine: niente riscatto dunque, e non si capisce perché.

www.inpgi.it

 

L’età di pensionamento dei giornalisti

 

Pensione di vecchiaia

 

 

Decorrenza pensione

Età richiesta

 

 

Uomini

Donne

2016

65

62

2017

66

64

2018

66 e 7 mesi

65 anni e 7 mesi

Dal 2019 *

66 e 10 mesi

66 anni e 10 mesi

Pensione di anzianità

 

 

 

Età minima

Anni di contribuzione

2016

62

35 (o 40 anni a prescindere dall’età anagrafica)

2017

62

38

2018

62

39

Dal 2019*

62

40 e 4 mesi

Dal 1° gennaio 2019 i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia e quelli contributivi per la pensione di anzianità saranno adeguati agli andamenti demografici.