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22/08/2017 IVASS: ENTRO L’8 SETTEMBRE IL CONTRIBUTO DI VIGILANZA PER IMPRESE E INTERMEDIARI

Dovrà essere pagato entro l’8 settembre prossimo il contributo di vigilanza a carico d’imprese e degli intermediari: lo ha stabilito il provvedimento numero 62, emanato 9 agosto scorso dall’Ivass. Il termine è prorogato al 30 novembre 2017 per gli intermediari aventi residenza o sede legale nei comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, indicati negli elenchi 1, 2 e 2 bis allegati al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza gli intermediari assicurativi e riassicurativi, anche non operativi, iscritti nelle sezioni A, B, C e D del Rui alla data del 30 maggio 2017.

In base all’articolo 1 del Decreto ministeriale del primo agosto 2017, la misura del contributo a carico degli intermediari assicurativi e riassicurativi è stabilita come segue:

a)  sezione A (agenti di assicurazione)


a1) persone fisiche 
                    47 euro

a2) persone giuridiche 
              270 euro

b)  sezione B (mediatori di assicurazione e riassicurazione)


b1) persone fisiche                     47 euro


b2) persone giuridiche              270 euro

c) sezione C (produttori diretti)
 18 euro

d) sezione D (banche, intermediari finanziari, Sim e Poste italiane)

d1) banche con raccolta premi uguale o superiore a 100 milioni di euro e Poste italiane 9.600 euro

d2) banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro  6.950 euro

d3) banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, intermediari finanziari e SIM 2.350 euro.

Gli intermediari (tranne le banche) iscritti nelle sezioni A, B e D del Rui effettuano il pagamento attraverso bonifico bancario, bollettino postale e le principali carte di pagamento.
 L’ordine di bonifico e il bollettino postale precompilati sono scaricabili dal sito internet https://ivass-linkmate.novares.it/ digitando il proprio codice fiscale/partita Iva e il codice Rui (10 caratteri, compresa la lettera iniziale). Il bollettino postale, in particolare, è pagabile presso gli uffici postali, le tabaccherie, i punti vendita collegati alla rete Sisal e Lottomatica. Lecarte di pagamento (carta di credito, carta prepagata, PayPal, MyBank) sono utilizzabili collegandosi al predetto sito internet https://ivass-linkmate.novares.it/. 


Le banche iscritte nella sezione D del Rui effettuano il pagamento del contributo dovuto esclusivamente mediante bonifico bancario, selezionando nel sito internet https://ivass-linkmate.novares.it/ la misura contributiva corrispondente alla classe di appartenenza, stabilita in funzione dell’ammontare dei premi raccolti nel 2016.

Ai fini dell’elaborazione delle fasce di raccolta premi è stata utilizzata la voce 3300, sottovoce 73 della matrice dei conti (cfr. Circolare 272 della Banca d’Italia) con la qualificazione del “Tipo prodotto/servizio” uguale a “Prodotti assicurativi”, corrispondente al codice 152 degli archivi. 
Le istruzioni per il pagamento dei contributi dovuti dagli intermediari iscritti nella sezione C del Rui saranno comunicate, con apposito avviso, direttamente alle imprese che se ne avvalgono. I pagamenti che saranno effettuati con modalità diverse da quelle indicate non potranno considerarsi validi ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di legge. 


Attraverso lo stesso sito internet https://ivass-linkmate.novares.it/ è possibile verificare l’eventuale morosità pregressa e pagare i contributi arretrati ancora dovuti. Sono, inoltre, disponibili gli indirizzi di posta elettronica novaresgestioni@novares.pec.it e ivass@novares.it e il numero verde 800.262.300 della società Novares nei giorni lavorativi con orario 9-17per informazioni sugli strumenti di pagamento e in caso di difficoltà di accesso al sito.

In caso di mancato pagamento del contributo di vigilanza, decorsi trenta giorni dal termine di pagamento, l’Ivass avvia, previa diffida, la procedura di cancellazione dal Rui ai sensi dell’art. 113, comma 1, lettera e) del D.lgs. 209/2005. Il mancato pagamento del contributo comporterà anche l’avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell’articolo 336, comma 3 del Decreto legislativo 209/2005. 

www.ivass.it