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  • Giorgio Grasso

01/04/2021 IDD, I PRINCIPALI ADEMPIMENTI

La nuova Idd è pienamente in vigore: da ieri, 31 marzo 2021, si applicano infatti le modifiche al regolamento introdotte dall'Ivass (e anche dalla Consob) alla normativa europea sull'intermediazione assicurativa. Riceviamo e volentieri pubblichiamo un vademecum che ci è stato inviato da Giorgio Grasso (nella foto), avvocato dello studio legale Batini Traverso Grasso & Associati

 

I provvedimenti di agosto introducono importanti modifiche sia in materia di product oversight governance (Pog), sia di distribuzione assicurativa, con una serie di adempimenti che devono essere stati compiuti entro il 31 marzo 2021. Vediamo quali.

Prima di tutto, con il regolamento n. 45/2020, l'Ivass ha inteso completare la disciplina normativa in materia di Pog.

Il testo:

a) regola il processo di approvazione dei prodotti assicurativi;

b) disciplina l’attività di distribuzione dei prodotti assicurativi graduando “gli obblighi in capo agli intermediari iscritti alle diverse sezioni del Rui”;

c) prevede disposizioni di dettaglio per il processo di approvazione e distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi.

La normativa europea prevede che i distributori “dispongano di meccanismi di distribuzione del prodotto comprendenti apposite misure e procedure per ottenere dal soggetto che realizza il prodotto assicurativo tutte le informazioni necessarie sui prodotti assicurativi che intendono offrire ai loro clienti e per comprendere pienamente tali prodotti”.

I distributori devono definire i meccanismi di distribuzione del prodotto in un documento scritto e che lo rendano disponibile al personale addetto.

A questo riguardo il regolamento precisa che tra gli obblighi dei distributori rientrano:

a) la conoscenza dei prodotti distribuiti;

b) la valutazione della compatibilità dei prodotti con le esigenze e richieste del cliente;

c) la distribuzione ad assicurati che rientrano nel mercato di riferimento individuato dal produttore;

d) il divieto di vendita a clienti che appartengono al mercato di riferimento negativo;

e) la distribuzione dei prodotti solo nei casi in cui sia svolta nell’interesse degli assicurati;

f) l’adozione di procedure idonee a individuare il momento in cui il prodotto non risponda più agli interessi, gli obiettivi e alle caratteristiche del mercato di riferimento individuato dal produttore.

 

Con il Provvedimento Ivass n. 97/2020, l'autorità di vigilanza ha apportato modifiche ai regolamenti 40 e 41.

In particolare, con riferimento alla informativa precontrattuale ha:

a) introdotto i nuovi allegati 3 Informativa sul distributore, 4 Informazioni sul prodotto assicurativo non-Ibip, 4-bis Informazioni sul prodotto d’investimento assicurativo e 4-ter Elenco delle regole di comportamento del distributore  (l'Ivass ha voluto semplificare il contenuto dell’informativa attraverso l’aggregazione di informazioni omogenee: quelle di natura statica - cioè quelle che non cambiano in caso di stipula di diversi contratti con lo stesso contraente - sono ora riportate nell’allegato, 3 mentre quelle di natura dinamica - quelle che variano per ogni singolo contratto - nei 4 o 4-bis).

b) razionalizzato la modalità di consegna della documentazione precontrattuale mediante: 1. l’introduzione dell’obbligo di consegna dell’allegato 3 soltanto in occasione della sottoscrizione del primo contratto o proposta contrattuale; 2. la sostituzione dell’informativa precontrattuale con appositi elenchi affissi nei locali o pubblicati su internet.

c) precisato che nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E, l’informazione sulle remunerazioni è complessivamente relativa a compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione.

È stato poi previsto l’obbligo di consegna di un’apposita dichiarazione in cui il distributore attesta che il prodotto assicurativo risponde alle esigenze e alle richieste del cliente. In altri termini, non è più consentita la vendita di offerte che non corrispondono alle esigenze dell'assicurato. Vendita che è vietata anche quando il distributore non è in grado di accertare le necessità del cliente perché quest'ultimo si è rifiutato di fornire le informazioni richieste.

Altre novità riguardano le informazioni supplementari da fornire nel caso di vendita abbinata a un prodotto/servizio accessorio; la formazione e l’aggiornamento professionale degli intermediari; le registrazioni telefoniche; la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi.

Nel regolamento 41/2018, infine, l’Ivass ha previsto che i distributori debbano trasmettere all’impresa tutte le informazioni necessarie per fornire un estratto conto annuale dei contratti relativi ai prodotti di investimento assicurativi. Il documento dovrà contenere anche tutti i costi e oneri collegati all’attività di distribuzione.

Ma qual è lo stato dell’implementazione, in particolare, tra gli agenti, ora che il tempo è scaduto? Dobbiamo dire che dipende molto dalle mandanti. In molti casi, a oggi, le compagnie sono in ritardo nella messa appunto di circolari e documentazione da affidare ai propri agenti.

Il consiglio è quello di sensibilizzare, tramite i propri gruppi, la mandante a fornire precise informazioni, indispensabili, ad esempio, per completare la Pog di agenzia, affidandosi, poi, a un consulente specializzato per la risoluzione di tutte le problematiche connesse alla distribuzione dei prodotti e alla corretta implementazione dei provvedimenti di agosto. Occorre poi sgomberare il campo da un errore diffuso tra gli intermediari: evitare di inserire gli adempimenti Pog in un documento scritto, da tenere aggiornato e disponibile al personale addetto.

Giorgio Grasso

https://www.ivass.it