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  • La corsia di un ospedale

31/03/2017 RESPONSABILITÀ DEI SANITARI, LE NOVITÀ IN ARRIVO CON LA LEGGE GELLI

Dal potenziamento del risk management all’obbligo della copertura assicurativo, sono numerose le novità previste dalla legge Gelli, la 24/2017 dell’8 marzo scorso, in materia di sicurezza delle cure e responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie. Ecco una panoramica delle principali novità del provvedimento, che entra in vigore domani.

Risk management e gestione del rischio sanitario. La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute, e si ottiene anche con la prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management), che diventa obbligatorio per tutte le strutture. Da qui l'obbligo di predisporre ogni anno una relazione sugli avventi avversi di responsabilità medica verificatisi in ogni struttura, e pubblicare sul proprio sito internet, i dati relativi a tutti i risarcimenti pagati nell'ultimo quinquennio.

In termini di trasparenza dei dati, entro sette giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati, la struttura sanitaria fornisce la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente (per esempio cartella clinica), preferibilmente in formato elettronico.

Depenalizzazione per imperizia. Un’importante novità della legge Gelli è quella che esclude la responsabilità penale del professionista se l'evento si è verificato a causa di imperizia e sono state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida sul caso concreto, come definite e pubblicate ai sensi di legge, o in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali.

Doppio binario di responsabilità civileLa struttura sanitaria risponde contrattualmente (art. 1218 e 1228 c.c.) dei professionisti della cui competenza si avvale. Tale disposizione si applica a tutto il personale operante presso la struttura,  indipendentemente dalla tipologia di rapporto contrattuale e sia per le condotte dolose che per quelle colpose. L’esercente la professione sanitaria risponde extra-contrattualmente (ai sensi dell’art. 2043 del Codice civile, con periodo di prescrizione di  cinque anni e onere della prova a carico del reclamante), salvo che abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattualmente assunta con il paziente; in questo ultimo caso anche il professionista si trova, come la struttura sanitaria, a dover rispondere di una “responsabilità contrattuale” con onere della prova a proprio carico, ed un termine di prescrizione di dieci anni entro cui il danneggiato può far valere i propri dirittiIl danno conseguente all’attività sanitaria viene risarcito sulla base delle tabelle di cui all’art. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private , contenute nel Ddl concorrenza.

Conciliazione prima del giudizio civile. Chi intende esercitare un’azione di rivalsa  davanti al giudice civile relativa a una contestazione per responsabilità sanitaria deve prima effettuare un tentativo di conciliazione tramite la “Ctp, Consulenza tecnica preventiva” o la mediazione, a cui devono presenziare tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione, che hanno l’obbligo di formulare l’offerta di risarcimento o i motivi per cui ritengono di non formularla . Se la conciliazione non produce i suoi effetti, oppure trascorsi sei mesi senza che si sia concluso il procedimento, si può procedere con il giudizio civile.          

Obbligo di assicurazione. Strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private devono avere polizza o altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi, anche per i danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture.

La copertura assicurativa di responsabilità professionale spetta invece direttamente all’esercente la professione sanitaria che svolge la propria attività:

 1) all’interno della struttura sanitaria in regime libero professionale;

 2) che si avvale della stessa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente;

3) presta la sua attività al di fuori di una struttura sanitaria ( attività ambulatoriale).

Un’assicurazione relativa alla sola responsabilità civile per "colpa grave" dev’essere stipulata dall'esercente la professione sanitaria  di struttura pubblica e  privata: quest’ultima rappresenta una novità, perché in precedenza non era richiesta.

Azione di rivalsa. L’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave - esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti per i dipendenti pubblici- nel limite del triplo della retribuzione lorda annua.

Il limite delle tre volte la retribuzione non vale per l’esercente che he svolge la propria attività:

1) all’interno della struttura sanitaria in regime libero professionale;

2) che si avvale della stessa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente;

3) presta la sua attività al di fuori di una struttura sanitaria (attività ambulatoriale), che dovrà provvedere a massimali di copertura appropriati :un milione di euro  era il massimale minimo di polizza previsto da un precedente documento sui "requisiti minimi delle polizze" che aveva ottenuto il 18 dicembre 2014 il parere favorevole della Conferenza permanente Stato-Regioni, mai ratificato.

Ora, secondo la legge Gelli, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, saranno  predisposti i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private e gli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati. Il medesimo decreto stabilisce i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione del rischio.

Tra i requisiti della garanzia assicurativa dev’esserci una "retroattivita' di copertura" di dieci anni, a tutela degli eventi accaduti nei dieci anni precedenti la conclusione del contratto, e una "postuma" sempre di dieci anni , nel rispetto del termine di prescrizione del diritto del creditore danneggiato.

L’azione diretta del danneggiato. Nel sito internet della struttura sanitaria dev’essere riportata la denominazione dell'impresa che presta la copertura assicurativa della responsabilità civile. Questo perché tra le novità della legge Gelli vi è il fatto che il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente nei confronti dell'impresa di assicurazione della struttura sanitaria o dell'esercente la professione che svolge la propria attività:

1) all’interno della struttura sanitaria in regime libero professionale;

2) che si avvale della stessa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente;

3) presta la sua attività al di fuori di una struttura sanitaria (attività ambulatoriale)

 L'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto che siano diverse da quelle stabilite dal decreto attuativo sui requisiti minimi delle polizze.

Il decreto attuativo della legge Gelli dovrà fare chiarezza nei casi, frequenti, di polizze delle strutture sanitarie in forma "mista", con copertura assicurativa per eventi avversi di elevata entità (per esempio d’importo superiore ai centomila euro), e forma di autogestione (Sir, cioè self insured retention) da parte della struttura sanitaria, per le richieste danni d’importo inferiore: se per esempio il danno fosse di ventimila euro, l’impresa di assicurazione non potrebbe risarcire il terzo reclamante.

Paolo Golinucci

www.assicurazioniprofessionali.it