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  • La Camera dei deputati

27/07/2017 ANIA: "IL RIPRISTINO DANNI AMBIENTALI? SÌ, MA FACOLTATIVO"

Il ripristino diretto dei danni ambientali è una buona cosa. Ma gli assicuratori devono essere lasciati liberi di puntarci o meno. Lo hanno affermato i rappresentanti dell'Ania nel corso dell'audizione alla VI Commissione (Finanza) della Camera dei deputati sulla Risoluzione n. 011917 (Interventi in materia fiscale, assicurativa e finanziaria sulle tematiche ambientali) presentata dall'on. Silvia Fregolent.

La Risoluzione”, ha affermato l'associazione delle compagnie, “dedica particolare attenzione all’esigenza di garantire il ripristino ambientale, facendo riferimento a un “sistema di assicurabilità del rischio ambientale che vada al di là del meccanismo di responsabilità civile verso terzi e che veda le compagnie assicurative direttamente impegnate nell’attività di ripristino ambientale…”, sollecitando il Governo, nel promuovere detta assicurabilità, a rendere consequenziale “il ristoro del danno ambientale, consentendo la bonifica e il ripristino dei siti inquinati da parte di chi ha prodotto l’inquinamento attraverso l’intervento di un terzo garante. Il settore assicurativo condivide appieno l’esigenza di perseguire il ripristino ambientale e la possibilità che le imprese di assicurazione mettano a disposizione dell’assicurato, secondo le proprie scelte commerciali, unitamente al servizio assicurativo di risarcimento del danno, anche servizi accessori, prestati da aziende specializzate convenzionate”. Uno scenario che, sottolinea la Confindustria assicurativa, è già presente nel mercato assicurativo italiano.

Tuttavia, puntualizza l'Ania, questa scelta “deve rimanere, una scelta imprenditoriale propria dell’impresa di assicurazione”. Questo perché “la funzione protettiva dell’assicuratore, infatti, non può spingersi fino ad includere attività che per loro natura richiedono competenze molto specifiche e che solo operatori/enti estremamente specializzati sono in grado di realizzare”. Quindi, se “l’indicazione della Risoluzione, fosse da interpretare come obbligo delle imprese di garantire la completa esecuzione delle attività di ripristino ambientale, la risposta del settore assicurativo sarebbe fortemente critica, proprio perché equivarrebbe ad imporre un modello garantistico che mal si concilia con la natura dell’attività assicurativa”.

Questa garanzia, spiega l'Ania,comporterebbe per gli assicuratori l’assunzione di rischi che non hanno natura tipicamente finanziaria e assicurativa e sono del tutto indeterminati, viste le difficoltà legate alla quantificazione dei danni ambientali. Occorre, inoltre, precisare che anche la Direttiva 2004/35/CE in materia di danno ambientale, a cui la Risoluzione fa espresso riferimento, pur considerando l’attività di ripristino fondamentale per la riparazione di questa tipologia di danni, non prevede alcun obbligo per le imprese di assicurazione di far fronte alla stessa attività, limitandosi all’art. 14 11 ad incoraggiare l’utilizzo e la promozione di garanzie finanziarie. A tal riguardo,si fa presente che in Italia al momento non esiste un sistema di garanzie finanziarie tipiche per i danni ambientali, essendo il nostro paese tra quelli che hanno optato per l’attuazione di tale sistema solo in via facoltativa.   Nell’attuale assetto normativo non sarebbe neppure possibile individuare il ramo nel quale inserire la suddetta garanzia. Sarebbe, altresì, difficoltoso, sempre in astratto, individuare un valore di esposizione effettiva della stessa, inteso come risarcimento massimo possibile a fronte delle spese per completare l’opera e per liquidare ogni eventuale danno in favore dell’assicurato. Ciò comporterebbe, peraltro, l’obbligo dell’impresa di assicurazione di detenere, a fronte del rischio assunto, un capitale potenzialmente illimitato. I presupposti appena richiamati costringerebbero in definitiva le imprese di assicurazione, anche per questioni di rispetto di norme sulla tenuta delle tariffe praticate nell’ottica della stabilità dell’impresa, a individuare nei premi rilevanti misure di cautela”.

Nel corso dell'audizione, l'Ania ha anche trattato il tema delle catastrofi naturali e delle loro coperture proponendo, come “prima soluzione praticabile”, l’introduzione di “incentivi fiscali, come l’annullamento dell’imposta sul premio, attualmente pari al 22,25%, o la detraibilità dei premi assicurativi”, affiancando a queste misure una “sensibilizzazione dei cittadini sull’opportunità di proteggersi dal rischio catastrofale”. È doveroso osservare, tuttavia, che nonostante gli incentivi potrebbe permanere la scarsa propensione degli italiani ad assicurarsi”.

E allora? “La soluzione potrebbe essere mutuata dalle esperienze di Paesi vicini (Francia e Spagna, ad esempio), e consiste nel creare un sistema misto, pubblico e privato, che garantisca tempi ragionevoli di risarcimento, trasparenza e incentivi alla prevenzione. Le modalità di attuazione possono essere diverse. L’Ania ha elaborato un modello dischema assicurativo per la copertura delle abitazioni che prevede l’applicazione di incentivi fiscali sul premio (annullamento dell’imposta sul premio e detraibilità al 19%) e prezzi contenuti, accessibili alla intera collettività, grazie alla ridistribuzione del rischio fra le abitazioni più esposte e quelle meno esposte e fra gli eventi catastrofali di diversa natura coperti dall’assicurazione, dato che l’elevata esposizione al rischio sismico sarebbe compensata dalla bassa esposizione al rischio alluvionale e viceversa

Enrico Levaggi

www.ania.it